Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza della corte di Cassazione sulla sciagura ferroviaria di Viareggio.
La quarta sezione penale della Cassazione è arrivata ad affermare che una corretta manutenzione del treno merci che deragliò andando ad urtare contro un vagone che conteneva GPL e che causò l’esplosione, avrebbe evitato la strage. Ma si tratta pur sempre di disastro colposo e non di omicidio plurimo colposo per omissione delle norme di sicurezza. Ecco perché.
Le motivazioni e l’iter processuale
Rese note le 584 pagine di motivazione della sentenza uscita l’8 gennaio scorso al termine del processo sulla strage che costò la vita a 32 persone nel giugno 2009. I giudici hanno scritto: "Omicidio colposo prescritto perché la norma è successiva".
"Risulta incensurabile l'affermazione della Corte di appello per la quale il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro perché' sarebbe emersa l'assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione". Così motivano i giudici della Corte di Cassazione nelle 584 pagine di motivazione della sentenza del processo sulla strage di Viareggio costata la vita a 32 persone nel giugno 2009.
La quarta sezione penale della Suprema Corte, l'8 gennaio scorso, aveva escluso, nei confronti degli imputati, l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, per questo, il reato di omicidio colposo contestato agli imputati era stato dichiarato prescritto. Era stato disposto il processo d'appello bis soltanto per il capo di imputazione relativo al disastro colposo.
Per Mauro Moretti, ex amministratore di Fs e Rfi, condannato in appello a 7 anni, e Michele Mario Elia, ex amministratore di Rfi condannato in secondo grado a 6 anni, la Cassazione ha però disposto un nuovo processo nel quale andranno rivalutati alcuni profili di colpa sempre per il reato di disastro colposo. "Il ruolo dell'impresa ferroviaria è tutt'altro che passivo - scrivono i giudici della suprema corte sulla decisione di merito in appello - le sono attribuiti diritti di controllo dello stato del carro. La Corte di appello ha del tutto ragionevolmente escluso che tali controlli potessero in concreto spingersi al punto di smontare componenti del carro e quindi anche le sale montate, ma altrettanto ragionevolmente ed anzi in coerenza con le previsioni anche qui evocate, ha ritenuto che il controllo potesse essere documentale. In presenza della condizione di allarme determinato dalle conoscenze in ordine ai rischi di rottura degli assili per i vizi della manutenzione tale potere si accompagnava al dovere cautelare".
Il difetto di corretta manutenzione
D’altronde ai tecnici erano noti anche incidenti precedenti dello stesso tipo. Nelle motivazioni della Cassazione di legge: "La Corte di appello ha posto in evidenza che sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio, tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d'arte era stata all'origine di alcuni incidenti ferroviari, provocati dalla rottura per fatica di sale sulle quali si erano insediati - e non erano stati eliminati - corrosioni e/o danneggiamenti".
La Cassazione ha spiegato nei motivi come Moretti, pure da ex amministratore delegato aveva potere controllo e come la sua omissione abbia spiegato i suoi effetti sull’evento disastroso, ravvisando quindi una responsabilità diretta dello stesso per quanto accaduto.
Per quanto riguarda il reato di omicidio colposo, invece, la Suprema Corte ha ritenuto la sua prescrizione perché la norma è successiva. La riduzione della velocità a 60km/h al passaggio del treno cisterna in stazione non era una regola prevedibile quando si verificò la strage di Viareggio ed è stata introdotta successivamente come norma. Così ha spiegato la Cassazione nella motivazione della sentenza sul disastro che, dichiarando prescritto il reato di omicidio colposo per il venir meno dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel censurare la decisione di merito della Corte d’Appello di Firenze, la Suprema Corte ha ribadito che la violazione della regola cautelare della riduzione della velocità a 60 km/h "è stata individuata ex post, con una erronea identificazione della condotta che avrebbe evitato l'evento".
"La circostanza - scrivono i giudici - che successivamente all'incidente, per treni trainanti carri cisterna, sia stata disposta la riduzione delle velocità di attraversamento delle stazioni a 60km/h non dimostra la preesistenza di un'analoga regola, non essendo stato accertato che ciò rispondesse a un orientamento preesistente e anzi apparendo evidente la natura meramente precauzionale della misura". "La condotta che avrebbe potuto evitare l'evento" e che fu accertata dopo l'incidente, spiegano ancora i giudici, è stata confusa dalla corte di appello di Firenze "con quella che il sapere disponibile avrebbe dovuto suggerire agli operatori del settore prima del verificarsi del sinistro".